Acquistare un’auto usata può essere una scelta economica, ma ci sono anche rischi da considerare. Ad esempio, l’auto potrebbe avere danni da incidente che non sono stati segnalati dal venditore. Oppure, il contachilometri potrebbe essere stato manipolato per far sembrare che l’auto abbia percorso meno chilometri di quelli effettivi. Richiedere un report auto usata può aiutarti a evitare questi problemi.
Il servizio di report auto usata di Certificati e Visure fornisce informazioni dettagliate sulla storia dell’auto, inclusi eventuali danni da incidente, manipolazione del contachilometri, e altro ancora 1. In questo modo, puoi fare acquisti più sicuri e consapevoli.
Il servizio di report auto usata di Certificati e Visure è facile da usare. Basta inserire il numero di targa dell’auto che ti interessa sul sito web del servizio. Entro pochi minuti, riceverai un report completo sulla storia dell’auto.
Il report contiene informazioni dettagliate su:
In questo modo, puoi avere una visione completa della storia dell’auto prima di effettuare l’acquisto.
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]]>Come Trascrivere l’atto di matrimonio in Italia?
L’atto di matrimonio in formato originale che è stato emesso dall’Ufficio dello Stato Civile estero, deve essere legalizzato e tradotto e dovrà essere rimesso, a cura degli interessati, alla Rappresentanza diplomatico-consolare che si occuperà della trasmissione in Italia ai fini di poter trascrivere nei registri di stato civile del Comune competente.
In alternativa è bisogna presentare l’atto, legalizzato e tradotto, direttamente al Comune di appartenenza. come riportato all’art. 12, comma 11, del DPR 396/2000
Quali documenti sono necessari per ottenere la trascrizione?
In generaleper la trascrizione dell’atto di matrimonio in Italia è richiesto l'atto di matrimonio emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese straniero nel quale si è celebrato il matrimonio, in originale o in copia conforme all’originale e debitamente tradotto in italiano, anche se la documentazione potrebbe cambiare a seconda del paese dove è stato celebrato il matrimonio.
Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1976 sul rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile sono esenti da legalizzazione e da traduzione.
Come sono regolati i rapporti patrimoniali di un matrimonio celebrato all’estero?
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati, dalla legge che regola quelli personali, ossia la legge nazionale comune o, se i coniugi hanno cittadinanze diverse o molteplici, dalla legge del luogo dove la vita familiare è prevalentemente localizzata.
Nel caso di matrimonio celebrato all’estero, il regime patrimoniale della famiglia sarà stabilito dalla legge italiana, se i coniugi sono italiani o in caso di diverse o doppie nazionalità se stabilmente residenti in Italia, non si applica la legge italiana laddove, se pure residenti in Italia, i coniugi possiedano entrambi la stessa cittadinanza straniera, in tal caso caso prevale quest’ultima sul luogo di residenza e su quello di celebrazione del matrimonio.
Pertanto chiunque risieda stabilmente in Italia e contrae matrimonio all’estero questo darà soggetto alle regole del diritto di famiglia italiano per ciò che concerne il regime personale e patrimoniale della famiglia.
Anche in questo caso se i coniugi non dispongono diversamente ed espressamente si applicherà al matrimonio estero il regime patrimoniale legale di comunione dei beni. .
Matrimonio all’estero e coppie omosessuali
Pur non essendo ammesso in Italia il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso, tuttavia il nostro ordinamento ammette le unioni civili che consentono alle persone dello stesso sesso di assumere – più o meno – gli stessi diritti e doveri che derivano dal matrimonio.
Ne consegue che anche la celebrazione di tale unione celebrata all’estero avrà effetti anche in Italia se regolarmente trascritta nei registri di Stato Civile, in questo caso l’atto sarà trascritto come unione civile e non come matrimonio.
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Per capire che cos’è l’apostille dobbiamo partire dalla legalizzazione.
La legalizzazione consiste nell’attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento (atti, copie ed estratti), nonché dell’autenticità della firma stessa. Tale autentica di firma in Italia si ottiene in Procura o in Prefettura. Quindi il documento legalizzato deve essere portato al Consolato del paese dove il documento deve essere presentato. Il consolato a sua volta legalizza la firma del procuratore o prefetto apposta sul documento.
Gli stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 semplificano tale procedura utilizzando l’apostille al posto della legalizzazione. Diversamente dalla legalizzazione, l’apostilla prevede solo un timbro speciale e riconoscibile attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’autorità rilasciante e non necessita del passaggio al Consolato.
Potete trovare i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja al seguente link:
https://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Aja_Stato_applicazione.pdf
Il documento da tradurre deve essere munito di legalizzazione o apostille a seconda degli stati in cui deve essere fatto valere (vedi link sopra). Normalmente per i paesi UE tale formalità non è necessaria, anche se a volte viene comunque richiesta. Per documenti ufficiali da tradurre provenienti o da presentare in paesi extra UE invece è sempre richiesta.
Se il documento deve essere fatto valere all’estero, una volta tradotto e asseverato, è necessario apporre la legalizzazione o apostille (a seconda dello stato in cui va consegnato il documento) anche sulla traduzione (viene certificata la firma dell’Ufficiale Giudiziario che ha firmato il verbale di giuramento del traduttore).
Qualche esempio di documenti che richiedono l’apostille: casellario giudiziale, carichi pendenti, certificati anagrafici.
In Italia, la legalizzazione o apostille è di competenza della Prefettura U.T.G., mentre per atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica.
Documenti per Italia | 1) Documento originale estero (con legalizzazione o apostille se da paesi extra UE) 2) Traduzione giurata (La legalizzazione o apostille sulla traduzione NON è necessaria) |
Documenti per estero (UE) |
1) Documento originale italiano 2) Traduzione giurata |
Documenti per estero (extra UE) |
1) Documento originale italiano con legalizzazione o apostille 2) Traduzione giurata 3) Legalizzazione o apostille sulla traduzione |
Come detto sopra, la legalizzazione/apostille in Italia si ottiene in Prefettura o Procura a seconda dei casi.
Per quanto riguarda l’estero, la legalizzazione di atti e documenti formati all’estero e da far valere in Italia deve essere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il documento, mentre l’apostille si richiede agli organi preposti nei diversi paesi.
Apostille: che cos’è?
L’Apostille è una certificazione che conferma l’autenticità della firma, del sigillo o del timbro presenti nel documento alla quale è allegata.
Apostille: dove si fa in Italia?
L’apostille si ottiene in Procura o in Prefettura, a seconda della firma che deve essere certificata. In Procura sono depositate le firme dei notai, dei funzionari di cancelleria e degli ufficiali giudiziari, in Prefettura sono depositate le firme degli ufficiali di stato civile, dei funzionari scolastici, del medico legale.
Come ottenere una Apostille in Italia / Chi la rilascia
Come spiegato sopra, in Italia l’Apostille viene rilasciata dalla Procura o dalla Prefettura per i paesi che aderiscono alla Convenzione dell’Aia.
Legalizzazione: cos’è e dove si fa
La legalizzazione, come l’Apostille, conferma l’autenticità della firma, del sigillo o del timbro presenti nel documento alla quale è allegata, ma per i paesi che non aderiscono alla convenzione dell’Aia. Si ottiene sempre in Procura o Prefettura come l’Apostille. Successivamente la firma del procuratore o prefetto deve essere a sua volta legalizzata presso il consolato competente.
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